La vigilanza delle società cooperative ex D.Lgs. n. 220/2002

di Giorgio Gentili - -

La vigilanza prevista dal D.Lgs. n. 220/2002 riguarda tutte le cooperative e loro consorzi. Lo scopo della revisione è:
• fornire agli organi direttivi delle cooperative suggerimenti per migliorare il livello di democrazia interna e la gestione;
• controllare la gestione amministrativa contabile sociale al fine di accertare la natura mutualistica dell’ente;
• verificare la partecipazione dei soci allo scambio mutualistico con la società e alla vita sociale;
• controllare la consistenza della situazione patrimoniale;
• verificare l’esistenza e la corretta applicazione del regolamento ex art. 6 della legge 142/2001.
In particolare, tale revisione legittima l’ente cooperativo a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.
La revisione viene condotta da revisori incaricati:
• dalle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo (Agci, Confcooperative, Legacoop, Unci e Unicoop), per le cooperative aderenti a tali strutture;
• dal Ministero, per le cooperative non associate.
La vigilanza deve concludersi entro 90 giorni dall’inizio della stessa ed i risultati di tale procedura devono risultare da apposito verbale.
Nel caso in cui il revisore abbia rilevato irregolarità sanabili da parte della cooperativa deve irrogare una diffida per la regolarizzazione della posizione della società entro un congruo periodo di tempo (dai 30 ai 90 giorni).
In alcuni casi può essere richiesta l’adozione nei confronti della cooperativa dei seguenti provvedimenti:
• gestione commissariale;
• scioglimento per atto d’autorità;
• sostituzione dei liquidatori;
• cancellazione dal Registro delle imprese;
• liquidazione coatta amministrativa.
La legge 99/2009 ha comportato delle modifiche in merito alle società cooperative. Fra le novità più importanti riguardanti la vigilanza delle cooperative, si sottolinea l’introduzione dell’applicazione della sanzione amministrativa di sospensione semestrale dell’attività dell’ente.
Le cooperative non possono essere soggette ad ispezione ordinaria nei primi 12 mesi dalla loro costituzione. Le revisioni in genere sono biennali ma nei seguenti casi sono effettuate ogni anno:
• partecipazioni di controllo in S.p.A. o S.r.l;
• cooperative edilizie e iscritte all’Albo di cui all’art. 13 della legge 59/1992;
• cooperative sociali;
• cooperative con un fatturato superiore a euro 22.523.685,08;
• cooperative assoggettate a certificazione obbligatoria.
In tutti gli altri casi la revisione è biennale.
E’ possibile trovare un maggiore approfondimento di tale argomento nella nostra circolare.

Autore dell'articolo
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Giorgio Gentili

Responsabile editoriale e coordinatore del sito Larevisionelegale.it, Dottore commercialista in Macerata, Revisore legale e di cooperative, relatore in corsi e convegni di aggiornamento professionale, autore di numerose monografie. È presidente della commissione “Diritto penale d'impresa: area specialistica D.Lgs. n. 231/2001" dell’UNGDCEC e consulente di società di revisione.