Pubblicate le linee guida per il collegio sindacale delle Fondazioni

di Giorgio Gentili - - Commenta

L’ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa) e il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) hanno redatto attraverso un Tavolo tecnico paritetico le Linee guida per i collegi sindacali delle Fondazioni di Origine Bancaria (FOB).

Il documento viene presentato come:

– un vademecum che individua le norme di comportamento a sostegno dell’esercizio indipendente e professionale delle funzioni di controllo e di vigilanza da parte dei Collegi sindacali,

– linee guida utili ad aumentare l’efficacia dell’azione dei collegi sindacali e a valorizzare maggiormente il loro ruolo. Il documento illustra le funzioni e competenze dei collegi sindacali che si esplica, con specifico riferimento all’attività di vigilanza nelle Fondazioni: – nel controllo di legittimità, – nella verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione, dell’adeguatezza e funzionamento dell’assetto organizzativo e dell’adeguatezza e funzionamento del sistema amministrativo e contabile.

Le linee guida evidenziano, inoltre, un orientamento riguardante:

– l’attività di controllo dei conti;

– ai rapporti con gli organi della Fondazione e con l’Autorità di vigilanza. In merito alla parte dedicata dal documento all’attività di controllo dei conti viene precisato che il “controllo legale dei conti” si sostanzia nell’attività di revisione contabile e che tale controllo non coincide necessariamente con la “revisione legale dei conti ex D.Lgs. n. 39/2010”, prevista per le società commerciali.

Nelle FOB, quindi, il controllo legale dei conti è svolto tenendo in considerazione i principi di revisione adottati dal CNDCEC, indipendentemente dall’organismo deputato al suo esercizio (organo di controllo interno, revisore o società di revisione esterna) e tendendo presente le specificità di tali enti.

Il documento definisce il controllo legale dei conti come “l’insieme delle operazioni di controllo contabile e amministrativo che l’organo o il soggetto incaricato del controllo legale dei conti pone in essere per predisporre la relazione sul bilancio ovvero sul rendiconto”.

Compiti del revisore sono:

– accertare la tenuta di una contabilità separata per le attività commerciali;

– verificare se l’impianto o l’organizzazione amministrativa sono congrui alla dimensione e/o all’attività esercitata;

– controllare che le scritture contabili siano regolarmente tenute e archiviate per il tempo previsto;

– verificare la corretta impostazione del piano dei conti, in ordine alle attività esercitate e alla natura dell’ente;

– controllare la corretta identificazione ed esposizione delle poste e dei parametri eventualmente previsti dalla legge ai fini civilistici o fiscali;

– accertare la corrispondenza tra le scritture contabili e i dati risultanti dal bilancio;

– constatare che siano rispettate le specifiche disposizioni per la redazione del bilancio delle FOB ex art. 9 del d.lgs. n. 153 del 1999 e che siano applicati i principi contabili nazionali;

– procedere alle verifiche di natura contabile con cadenza atta a garantire l’integrità patrimoniale della FOB per quanto in suo potere;

– verificare che il patrimonio della FOB sia esistente e adeguato a garantire il pieno adempimento delle obbligazioni assunte e la possibilità di continuare a svolgere la propria attività;

– riscontrare che i beni materiali e immateriali di proprietà della FOB siano adeguatamente inventariati;

– verificare la congruità dei criteri di valutazione e di esposizione adottati;

– effettuare controlli periodici almeno ogni 90 giorni;

– accertarsi dei vincoli eventualmente gravanti sul patrimonio della FOB e che tali vincoli siano puntualmente indicati e che di essi sia dato adeguato conto.

Le linee guida mettono in evidenza che nel caso in cui vi sia un organo incaricato del controllo legale collegiale, tale organo:

– sia composto da un numero dispari di componenti;

– deve nominare al proprio interno un Presidente.

Infine, riguardo la relazione sull’attività di controllo legale dei conti, le linee guida pubblicate sottolineano che l’organo incaricato del “controllo legale dei conti” esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio che indichi se questo è conforme alle norme applicabili e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economico-patrimoniale della FOB e il risultato economico di esercizio.

Autore dell'articolo
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Giorgio Gentili

Responsabile editoriale e coordinatore del sito Larevisionelegale.it, Dottore commercialista in Macerata, Revisore legale e di cooperative, relatore in corsi e convegni di aggiornamento professionale, autore di numerose monografie. È presidente della commissione “Diritto penale d'impresa: area specialistica D.Lgs. n. 231/2001" dell’UNGDCEC e consulente di società di revisione.

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