La revisione sul bilancio di previsione e il rendiconto degli enti locali

di Nicla Corvacchiola - - Commenta

L’articolo 1, comma 166, della L. 266 del 23.12.2005, prevede che l’organo di revisione economico–finanziaria degli enti locali trasmetta alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione.

La relazione deve essere predisposta sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla stessa Corte dei Conti,  a norma del successivo comma 167 .

La relazione deve evidenziare il rispetto degli obiettivi annuali del Patto di stabilità, l’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento e qualsiasi grave irregolarità contabile e finanziaria per la quale  l’ente locale non abbia adottato le opportune misure correttive.

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, qualora sussistano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità, adottano una specifica pronuncia, vigilando sui conseguenti provvedimenti dell’Ente locale.

In tal modo si crea una sorta di collaborazione tra l’organo di revisione dell’Ente Locale e le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, infatti, la relazione fornisce al Parlamento nazionale una serie di dati  conoscitivi e consente  alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti la realizzazione di un data base presso la Sezione delle autonomie.

La relazione, inoltre, attiva un procedimento di controllo sulla sana gestione finanziaria dell’ente non solo a consuntivo, ma anche in termini prospettici.

Per l’anno 2011, la sezione delle autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n.2/AUT/2011/INPR del 29 aprile 20011, ha definito ed approvato le linee guida e i relativi questionari che gli organi di revisione degli enti locali devono seguire per  il bilancio di previsione 2011 ed il rendiconto della gestione 2010. in attuazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 166 e 167 della L. 266 del 23.12.2005.

Per la prima volta, con la delibera del 29 aprile 2011, sono stati  definiti anche  i questionari  sul bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione per consentire alle Sezioni regionali  di controllo una lettura uniforme dei dati dei questionari.

I questionari come nel passato, sono distinti a seconda della tipologia e della dimensione delle amministrazioni locali e precisamente: un questionario per le Province, uno per i Comuni di maggiori dimensioni (con popolazione superiore a 5.000 abitanti) ed uno per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti).

I questionari, che non sono nient’altro che una rivisitazione di quelli precedenti, aggiornati in base all’evoluzione normativa intervenuta e ai suggerimenti forniti, in termini di semplificazione, dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti,  sono suddivisi in tre parti.

Nella prima devono essere indicati: l’Ente locale soggetto a revisione, l’organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente stesso, il parere dei revisori e i riferimenti alle delibere di approvazione dei documenti.

La seconda parte contiene una serie di risposte relative a “domande preliminari” finalizzate a fornire una rappresentazione immediata e sintetica di alcuni profili di particolare interesse, dai quali possono scaturire elementi di criticità sugli equilibri di bilancio ovvero che sono legati a particolari adempimenti a cui gli enti sono chiamati dalle norme vigenti in materia, allo scopo di verificarne il corretto adempimento.

La terza, sicuramente più complessa e articolata,  evidenzia in maniera analitica i dati , le condizioni di equilibrio e il rispetto dei vincoli (soprattutto in materia di Patto di stabilità e spese di personale) a carico degli enti locali.

Per quanto riguarda il questionario sul bilancio di previsione 2011 gli aspetti salienti e innovativi da evidenziare sono:

1)      il mantenimento degli equilibri di bilancio da parte del bilancio pluriennale 2011/2013;

2)      l’assorbimento dei tagli dei trasferimenti correnti disposti per il 2011 e il 2012 dalla Legge 30.07.2010, n, 122 mediante attendibili riduzioni di voci di spesa ovvero potenziamento di voci di entrata;

3)      il rispetto dei limiti di spesa, nella formulazione delle previsioni, stabiliti dalla manovra correttiva di cui alla L. 122 del 30.07.2010, in materia di consulenze, di relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, di missioni, di formazione e di funzionamento delle autovetture nonché il divieto di ricorrere a sponsorizzazioni, con l’accortezza di indicare gli importi del rendiconto 2009, il tetto massimo e infine il valore dello stanziamento nel bilancio di previsione 2011;

4)      l’eventuale rinegoziazione di mutui in ammortamento con particolare riferimento al capitale, alle variazioni delle rate e all’ammontare complessivo degli interessi;

5)      l’eventuale ricorso all’utilizzo dello strumento del lease-back per il finanziamento degli investimenti.

Per quanto riguarda invece, il questionario sul rendiconto 2010 le novità da evidenziare riguardano:

1)      il ricorso a forme di consolidamento dei conti con le proprie aziende, società o altri organismi partecipanti;

2)      la riduzione del 10% dei compensi spettanti ai componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società direttamente o indirettamente detenute in forma totalitaria dalle Amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 6, comma 6, della L. 122 del 30.07.2010;

3)      l’affidamento ad organismi partecipati e ad imprese private di servizi precedentemente prodotti mediante il ricorso al proprio personale;

4)      la sussistenza di gestioni affidate che rientrano nella fattispecie, previste dall’art. 23-bis, L. 133 del 6 agosto 2008;

5)       l’eventuale ricorso all’utilizzo dello strumento del lease-back per il finanziamento degli investimenti;

6)      la predisposizione del rapporto relativo all’analisi  e revisione delle procedure di spesa previsto dall’art.9, L 102 del 3 agosto 2009, in materia di tempestività dei pagamenti.

E’ da segnalare infine, sia per quanto riguarda il questionario sul bilancio di previsione 2011 che quello sul rendiconto 2010,  come una particolare attenzione è riservata alla gestione dei residui attivi.

E’ stata prevista infatti, l’indicazione delle somme derivanti da ruoli ante 2006, degli importi riscossi nel 2010, degli sgravi richiesti e delle somme conservate. Poi è necessario riportare alcune specifiche, ai sensi dell’art.9 della L. 102 del 3 agosto 2009,  in ordine alle misure adottate dall’ente per rendere maggiormente tempestivi i pagamenti.

Autore dell'articolo

Nicla Corvacchiola

Dottore Commercialista e Revisore legale in Chieti e Pescara, cultore di diritto tributario e collaboratore di riviste specializzate del settore, è autore di pubblicazioni in materia, curatore fallimentare e consulente tecnico del tribunale.

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