Incertezze significative e corretta applicabilità del presupposto della continuità aziendale

di Giuseppe Rodighiero - - Commenta

Premessa

Nella trattazione che segue si vogliono approfondire gli aspetti legislativi e regolamentari afferenti la capacità delle imprese di operare in prospettiva futura come impresa in funzionamento.

Infatti, è opportuno premettere che gli amministratori, nella predisposizione del bilancio, devono valutare le voci del medesimo nell’ottica di un’impresa operante in regime di continuità aziendale (going concern)  ex art. 2423-bis, co. 1 cod. civ..

In presenza di queste prospettive dell’impresa, gli amministratori utilizzano i criteri di funzionamento ex art. 2423 e ss. cod. civ., con indicazione dell’utilizzo dei medesimi  nella nota integrativa ex art. 2427 cod. civ..

Diversamente, in assenza di continuità, verranno applicati i criteri alternativi, come quelli di liquidazione.

Le motivazioni che hanno condotto gli amministratori a considerare positivamente (o negativamente) la sussistenza del presupposto della continuità aziendale, trovano spazio nella relazione sulla gestione.

 

Il presupposto della continuità aziendale nei principi contabili

Con riferimento ai principi contabili nazionali, l’OIC 5 prevede che, quando un’impresa cessa la propria attività produttiva, con conseguente realizzo delle attività, estinzione delle passività e realizzo dell’eventuale attivo netto, si passa ai criteri di liquidazione in luogo di quelli di funzionamento.

È chiaro, quindi, che, alla luce di quanto riportato nell’OIC 5, il principio del going concern può essere ricondotto all’ipotesi alternativa a ciò.

Altresì, con riguardo ai principi contabili internazionali, lo IAS 1 stabilisce che, nel processo di redazione del bilancio, occorre valutare la capacità dell’impresa di operare come “un’entità in funzionamento“, fintantoché l’impresa non interrompa o liquidi l’attività, dandone idonea informativa in bilancio.

Informativa altrettanto adeguata (e per un periodo non inferiore ai 12 mesi) deve essere fornita in merito ad eventuali circostanze idonee a determinare “Significative incertezze” circa la capacità dell’impresa di operare in funzionamento.

 

Le regole di comportamento del revisore legale

La verifica della possibilità di applicare il principio del going concern, così come fatto dalla direzione dell’impresa, spetta al revisore legale.

Nella sua funzione, egli deve appurare l’eventuale esistenza di elementi idonei a produrre incertezze significative sulla capacità dell’impresa di operare in funzionamento, dunque sull’applicabilità del principio in commento.

In tal senso, secondo il principio di revisione ISA nr. 570, dubbi sull’applicabilità del principio in commento possono emergere in presenza di, per esempio: [1]

1) Indicatori finanziari

– bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;

– principali indici economico-finanziari negativi;

– …

2) Indicatori gestionali

– perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;

– scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti;

– …

3) Altri indicatori

– procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l’impresa probabilmente non è in grado di far fronte;

– eventi catastrofici contro i quali non é stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti;

– …

È opportuno chiarire, però, che i dubbi emergenti dalla presenza di uno o più degli indicatori considerati, possono essere mitigati nel loro impatto sulla continuità aziendale in ragione della presenza di azioni mitigatrici adottate dal management, rispetto alle quali il revisore legale é venuto a conoscenza.

 

La relazione di revisione

Una volta acquisiti elementi probativi, il revisore legale deve procedere con la stesura della relazione di revisione,  con la quale si evidenzia l’esistenza o meno di incertezze significative, derivanti da eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla possibilità di considerare la società in una situazione di going concern. In particolare, il giudizio del revisore legale potrà essere:

– senza rilievi, anche se vi sono incertezze significative (sempre non siano ritenute impattanti sull’applicazione del principio del going concern). Possibile, quindi, un richiamo all’informativa degli amministratori in merito;

– giudizio con rilievi se le incertezze significative individuate dal revisore non trovano adeguata informativa in bilancio, piuttosto che si sia in presenza di palesi limitazioni al lavoro dell’organo di controllo;

– giudizio avverso se valuta non corretta l’applicazione del principio di continuità, contrariamente al management;

– impossibilità di esprimere un giudizio, anche se non vi è carenza di informativa di bilancio circa la presenza di dubbi significativi sulla continuità.

[1] Principio di revisione internazionale (Isa Italia) nr. 570 “Continuità aziendale“, par. A2.

Autore dell'articolo
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Giuseppe Rodighiero

Dottore Commercialista in Vicenza. Revisore legale dei conti. Laureato con lode sia in Economia del commercio internazionale nel 2006 che in Economia e legislazione d’impresa nel 2008. E' stato assegnista di ricerca universitario. Membro commissione nazionale Bilancio e revisione di UNGDCEC. Autore di pubblicazioni, in particolare in materia fiscale, di bilancio e revisione legale.

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