Il principio ISA Italia 570: la responsabilità del revisore ed il postulato di continuità aziendale del bilancio.

di Monica Peta - - 1 Commento

Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570 tratta della responsabilità del sindacorevisore relativamente all’utilizzo da parte della Direzione del presupposto della continuità aziendale[1]. In particolare, il principio indica che la responsabilità del revisore è quella di acquisire gli elementi probativi sufficienti ed appropriati che avvalorino la sussistenza del postulato di bilancio, ed eventuali incertezze significative circa la capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

Si ricorda che, il Decreto Liquidità – art. 7, DL 23/2020 – ha di fatto sterilizzato gli effetti della crisi pandemica sui valori di bilancio, sospendendo nella verifica della sussistenza del principio della continuità aziendale le previsioni legate alle incertezze e agli effetti dell’emergenza COVID-19.Tuttavia, la norma non ha  previsto nessuna sospensione in termini di adeguata informativa riguardo gli eventi e le circostanze che (al di là dei fatti successivi) possano aver determinato (o determinare) la compromissione della continuità aziendale alla data di chiusura dell’esercizio[2]. Ciò pone in evidenza il ruolo cruciale svolto dal sindaco-revisore nella sua funzione di garante della qualità dell’informativa dei bilanci revisionati ai tempi delle restrizioni pandemiche. In particolare, nell’esecuzione delle procedure di revisione, il sindaco-revisore dovrà far riferimento alle indicazioni contenute nel principio di ISA Italia 570, ponderandole opportunatamente con l’effetto neutralizzante prodotto dal citato decreto sulla verifica della continuità aziendale. Una delle conseguenze principali della norma consiste nel collegare a doppio filo il bilancio relativo all’esercizio 2019 con quello relativo all’esercizio 2020, e ad esercizi successivi. Per questo motivo risulta maggiormente delicata l’attività di verifica del presupposto di continuità aziendale[3] da parte del sindaco-revisore, che deve guardare anche alla fase ante coronavirus.

Il principio ISA Italia 570 (par 6-8) indica che l’attività di revisore deve essere finalizzata a:

i.acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’utilizzo adeguato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio;

  1.  giungere ad una conclusione circa l’esistenza di un’incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento;
  2. formulare la relazione di revisione.

L’obiettivo è di verificare (sulla base delle evidenze disponibili al momento dell’emissione del proprio giudizio di revisione), che siano presenti in nota integrativa tutti gli elementi informativi ritenuti necessari per descrivere la situazione della società revisionata e le aree maggiormente impattate a seguito degli effetti generati dalla diffusione della crisi pandemica.

Presupposto della continuità aziendale

Si ricorda che, il presupposto della continuità aziendale[4] implica che un’impresa sia in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro di dodici mesi[5]. Il postulato di bilancio è utilizzato in modo appropriato se le attività e le passività vengono contabilizzate in base al presupposto che l’impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell’attività aziendale. Ciò significa che la liquidità della gestione corrente insieme ai fondi disponibili (cassa, banca, linee di credito, e simili) saranno sufficienti per rimborsare i debiti e far fronte agli impegni in scadenza.

La responsabilità del sindaco revisore si estrinseca in due momenti essenziali:

a) verificare alla data di chiusura dell’esercizio non sussistano dubbi sulla continuità aziendale tali da far ritenere che non ci siano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività o la presenza di cause di scioglimento ex artt. 2484 e 2485 c.c.;

b) individuare le informazioni da riportate nella nota integrativa in relazione all’utilizzo del presupposto della continuità aziendale.

Gli indicatori per valutare la continuità

Nel verificare la sussistenza della continuità, il principio Isa Italia 570 individua un utile strumento nell’utilizzo e nel confronto degli indicatori (finanziari, gestionali e di altro tipo) analizzati sia singolarmente che nel loro complesso. Tuttavia, la stima di dubbi ed incertezze sulla continuità aziendale devono essere coadiuvare da altre considerazioni che tengano conto:

  • delle valutazioni espresse dalla direzione[6];
  • delle dimensioni e la complessità dell’impresa, la natura e le circostanze della sua attività e la misura in cui è soggetta all’influenza di fattori esterni;

E’ bene precisare che qualsiasi valutazione sul futuro si basa sulle informazioni disponibili nel momento in cui viene formulata, di conseguenza eventi successivi possono dar luogo a esiti non coerenti con valutazioni che erano invece ragionevoli al momento della loro formulazione. Ciò accresce la rilevanza del confronto spazio-temporale degli indicatori. Qui di seguito si rappresenta  un prospetto di sintesi con finalità puramente esemplificative, ma non esaustive:

Indicatori finanziari
-situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso;
-oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
-indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;
-bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;
-principali indici economico-finanziari negativi;
-consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;
-difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;
-incapacità di pagare i debiti alla scadenza;
-incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
-cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
-incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.  
Indicatori gestionali
-intenzione della direzione di liquidare l’impresa o di cessare le attività;
-perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;
-perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
-difficoltà con il personale;
-scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti;
concorrenti di grande successo
Altri indicatori
-capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
-procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l’impresa probabilmente non è in grado di far fronte;
-modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l’impresa;
eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.

Le procedure di revisione e dubbi sulla continuità aziendale.

In presenza di dubbi significativi sulla continuità aziendale, il revisore deve:

a)  esaminare i piani di azione della direzione e l’effettiva implementazione;

b)  raccogliere elementi probativi elementi probativi ed appropriati sulla fattibilità dei piani di azione;

c) raccogliere tutti gli elementi sufficienti e appropriati per confermare o meno l’esistenza di un’incertezza significativa sulla continuità aziendale;

d) stabilire se, successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la sua valutazione, sono venuti alla luce fatti o informazioni tali da modificare le conclusioni della medesima Direzione;

e) richiedere ed ottenere sempre dalla direzione attestazioni scritte riguardo ai piani di azioni future.;

f) qualora l’esistenza del presupposto sia fondato sulle garanzie rilasciate da parte di società controllanti, il revisore deve ottenere copia della lettera di supporto e valutare la capacità finanziaria del garante

di conseguenza, le conclusioni dell’attività di revisione sono diverse con effetti nel giudizio finale della relazione:

a) nel caso di incertezze significative, ed il presupposto di continuità è utilizzato in modo appropriato, il revisore può esprimere:

  • un giudizio senza rilievi con il richiamo dell’informativa;
  • un giudizio con rilievi, ovvero avverso;

b) nel caso di incertezze significative, e l’utilizzo del presupposto della continuità NON appare appropriato, il revisore deve esprimere un giudizio avverso;

c) se a seguito di specifica richiesta del revisore di estendere l’arco temporale nella valutazione effettuata dalla direzione, quest’ultima  si rifiuta, il revisore esprime un giudizio con rilievi, ovvero può dichiararsi impossibilitato ad esprimere un giudizio

Considerazioni conclusive

Considerazioni più specifiche, riguardo le procedure di revisione,  devono essere valutate per le imprese minori. In particolare, le dimensioni di un’impresa possono influire sulla sua capacità di resistere a condizioni avverse (come in contingenza del Covid 19) ed alle incertezze significative. Tuttavia, tali imprese, proprio in virtù delle minori dimensioni, potrebbero da un lato essere in grado di reagire rapidamente sfruttando le opportunità, ma di contro, potrebbero non disporre dei fondi utili per sostenere le attività. Il revisore, in questa particolare fattispecie deve vagliare rischi più specifici, legati al fatto che:

– banche e altri finanziatori possano cessare di sostenere l’impresa;

– la possibile perdita di un importante fornitore o cliente, o di una figura chiave nell’ambito del personale dipendente, ovvero la perdita del diritto a svolgere la propria attività garantita da una concessione, da un contratto di distribuzione o da altro contratto.

Di conseguenza, la procedura di revisione deve evocare considerazioni aggiuntive atte a valutare il contesto operativo rispetto le dimensioni dell’impresa.


[1] I riferimenti normativi sulla continuità sono: art. 2423 bis c.c., comma 1, punto 1); Ias 1- presentazione bilancio; Oic 11, par. 21-24

[2] Come specificato nel paragrafo 10 del Documento interpretativo 6 dell’OIC, non sono ammesse a derogare dal principio della continuità le società che alla data di chiusura dell’esercizio (ad esempio, 31 dicembre 2019), non tenendo conto degli eventi successivi, non avevano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività o nelle quali si era verificata una causa di scioglimento ex artt. 2484 e 2485 c.c. (paragrafi 23 e 24 dell’OIC 11)

[3] Si ricorda che, come specificato nel paragrafo 10 del Documento interpretativo 6 dell’OIC, non sono ammesse a derogare dal principio della continuità le società che alla data di chiusura dell’esercizio (precedente, 31 dicembre 2019), non tenendo conto degli eventi successivi, non avevano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività o nelle quali si era verificata una causa di scioglimento ex artt. 2484 e 2485 c.c. di cui ai paragrafi 23 e 24 dell’OIC 11).

[4] ISA Italia 570 par. 2

[5] Cfr.: l’ISA Italia 570, Introduzione, 2 “I bilanci redatti per scopi di carattere generale sono predisposti sulla base del presupposto della continuità aziendale, a meno che la direzione intenda liquidare l’impresa o in- terromperne l’attività o che non abbia alternative realistiche a tale scelta. I bilanci redatti per scopi specifici possono o meno essere predisposti in conformità ad un quadro normativo sull’informazione finanziaria per il quale il presupposto della continuità aziendale sia pertinente (per esempio il presupposto della continuità aziendale non è pertinente per alcuni bilanci redatti a fini fiscali in particolari ordinamenti giuridici)”.

[6] L’ISA Italia 570 specifica che la direzione deve valutare la continuità aziendale.  In taluni casi sono le disposizioni normative relative alla redazione del bilancio che impongono esplicitamente tale obbligo alla Direzione. In alternativa, laddove non vi sia un’esplicita previsione normativa, l’ISA Italia richiede che la Direzione effettui comunque una valutazione su un arco temporale non inferiore a dodici mesi. (cfr. ISA Italia 570 par. 3).


Autore dell'articolo
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Monica Peta

Dottore Commercialista e Revisore Legale, Phd in Scienze Aziendali, con studio in Roma, svolge attività di consulenza nell’area Societaria e Fiscale, Compliance Aziendale, Modello 231, Modello sostenibile d’impresa, sovraindebitamento e crisi d’impresa. Sindaco di società e partecipate, componente di CDA di aziende speciali. Componente del comitato scientifico nazionale Fondazione School University, Componente della Commissione Crisi da Sovraindebitamento ODCEC Roma, Componente del comitato scientifico nazionale Istituto Governo Societario. Già professore a contratto presso l’università Magna Graecia di Catanzaro, docente per la formazione presso gli ODCEC, docente pe il corso di alta formazione crisi da sovraindebitamento SAF, Telos, Relatore in convegni e webinar, Autore di articoli fiscali e aziendali, autore e coautore di pubblicazioni scientifiche in materia aziendale ed economica.

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