La nomina del revisore negli Enti di Interesse Pubblico

di Ernesto Zamberlan - - Commenta

Gli interventi del decreto 135/2016 hanno inciso solo limitatamente sull’articolo 13 del decreto 39/2010 in merito al conferimento degli incarichi di revisione nelle società di capitali non identificabili come enti di interesse pubblico. Per questi ultimi (banche, imprese di assicurazione o società che emettono valori mobiliari ammessi alla negoziazione sui mercati) occorre rifarsi all’articolo 16 del regolamento Ue 537/2014 con cui il legislatore ha inteso fissare norme che rientrano in un’ottica di maggiore trasparenza e garanzia nel procedimento da seguire per l’indicazione di chi deve ricoprire l’incarico di revisore. Questa nomina deve essere il frutto di una gara di selezione obbligatoria da parte dell’ente di interesse pubblico, per la quale il regolamento Ue impone criteri di valutazione trasparenti e non discriminatori che consentano anche alle imprese di revisione contabile con una quota di mercato bassa di poter concorrere.

A decidere sulla nomina è l’assemblea generale degli azionisti o dei soci dell’ente in questione, con il comitato per il controllo interno e la revisione contabile che è tenuto a proporre almeno due potenziali candidature tra quelle che sono state selezionate, esprimendo una propria preferenza motivata. L’organo di amministrazione o di controllo avanza quindi all’assemblea generale un’indicazione per il conferimento dell’incarico di revisione, che dovrà essere a sua volta giustificata specialmente se diversa da quella che era stata preferita dal comitato per il controllo interno. Alla fine l’assemblea procede con la nomina tra i revisori inclusi nella gara, tenendo presenti le valutazioni non vincolanti che sono giunte dall’organo di amministrazione o di controllo e dal comitato per il controllo interno.

Realizzare una gara d’appalto particolarmente articolata per la nomina del revisore creerebbe difficoltà agli enti di interesse pubblico con una ridotta capitalizzazione di mercato e a quelli di piccole e medie dimensioni: i costi da sostenere sarebbero eccessivi rispetto ai benefici ottenibili. È per questo che la normativa permette una procedura di gara con minori formalità agli enti con una capitalizzazione inferiore a 100 milioni in base ai valori di quotazione alla data di chiusura degli ultimi tre anni solari e agli enti che all’ultimo bilancio annuale non superano due limiti tra 250 dipendenti, un attivo di 43 milioni e ricavi per 50 milioni.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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Ernesto Zamberlan

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova dal 1994 - Revisore legale dei Conti.

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