Nuova Versione del Principio Contabile 13: Analisi e Differenze

di Ernesto Zamberlan - - Commenta

Vediamo la nuova versione del principio contabile 13 con l’analisi delle differenze tra la vecchia formulazione e la nuova bozza messa a disposizione per la consultazione dalla fondazione OIC.

L’aggiornamento si è reso necessario a seguito dell’emanazione del D.L. 139/2015, la fondazione ha pubblicato anche per il principio contabile 13 una bozza per la consultazione pubblica che potete visionare nel link che trovate in calce all’articolo o direttamente sul sito di OIC.

A seguire, per puntazione, le principali modifiche tra la vecchia versione e la nuova proposta.

Principio numero 13: RIMANENZE

  • Il principio contabile 13 è stato redatto prendendo a riferimento le disposizioni del codice civile riportate nel capitolo “Le rimanenze di magazzino nella legislazione civilistica” (paragrafo 2).
  • Si rimanda alle regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano fattispecie specifiche relative alle rimanenze di magazzino (paragrafo 3).
  • Il principio contabile 13 ridefinisce e specifica i concetti di:
    • Costo, ovvero il “costo di acquisto per le merci e per le materie prime, sussidiarie e di consumo, oppure il costo di produzione per i prodotti finiti, i semilavorati e i prodotti in corso di lavorazione” (paragrafo 5).
    • Costo di acquisto, ovvero il prezzo effettivo d’acquisto più gli oneri accessori.
    • Costi accessori di acquisto, ovvero tutti i costi collegati all’acquisto e i costi sostenuti per portare il bene nel luogo e nelle condizioni attuali (paragrafo 7).
    • Costo di produzione, che “comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione” (paragrafo 8).
    • Valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, cioè “la stima del prezzo di vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, avuto riguardo alle informazioni desumibili dal mercato, al netto dei costi di completamento e dei costi diretti di vendita” (paragrafo 9).
    • Vengono eliminati i paragrafi 7 e 8 che fornivano le definizioni di costo di sostituzione e di valore netto di realizzazione.
    • Bilancio in forma ordinaria, quello redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis) e dalle società riconducibili alle micro-imprese (art. 2435-ter) (paragrafo 10).
  • Viene modificato il paragrafo 14, per cui, facendo riferimento all’articolo 2425 del codice civile, i contributi in conto esercizio ricevuti per l’acquisto di beni inclusi nelle rimanenze sono rilevati nella voce A5 “altri ricavi e proventi”. I costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono rilevati tra i costi di produzione, alla voce B6, al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti. Alla chiusura dell’esercizio, le variazioni delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti vanno rilevate nelle voci B11 “variazioni delle materie prime, sussidiarie e di consumo e merci”, oppure nella voce A2 “variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti” al netto dei contributi ricevuti.
  • La nuova versione del principio contabile 13 riformula il paragrafo 15 eliminando quanto segue: “le rimanenze si espongono nel conto economico comprendendo nel valore della produzione le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci sono comprese nei costi di produzione”.
  • In merito al bilancio in forma abbreviata, viene modificato il paragrafo 16, che nella sua nuova versione rimanda all’articolo 2435-bis del codice civile:
    • lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e numeri romani;
    • le rimanenze sono esposte nell’attivo dello stato patrimoniale nel loro complesso sotto la voce CI “Rimanenze”;
    • nel conto economico le voci A2 “variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti”, e A3 “variazioni dei lavori in corso su ordinazione” possono essere raggruppate in un’unica voce denominata A2-3 “variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione”.
    • Le stesse semplificazioni valgono per il bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter del codice civile, introdotto col DL 139/2015).

 

RILEVAZIONE INIZIALE

  • Nell’ambito della rilevazione iniziale, i beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito (paragrafo 17).
  • Secondo il principio contabile 13, il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà secondo le modalità contrattualmente stabilite (paragrafo 18).
  • Se a causa di specifiche clausole contrattuali non c’è coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici (paragrafo 19). A tal proposito, la nuova versione del principio contabile 13 prevede che le rimanenze di magazzino possono includere a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le altre cose, materiali, merci e prodotti acquistati, non ancora pervenuti bensì in viaggio quando, secondo le modalità dell’acquisto, sono stati già trasferiti alla società i rischi e i benefici connessi al bene acquisito (come ad esempio consegna stabilimento o magazzino fornitore).
  • Vengono eliminati i paragrafi 18, 19 e 21.
  • Viene modificato il paragrafo 20 che rimanda all’articolo 2426, comma 1, numero 1 del codice civile, indicando che il costo d’acquisto comprende anche i costi accessori come i costi di trasporto, dogana o altri tributi direttamente imputabili a quel materiale.
  • Per il principio contabile 13, “le società che applicano la disciplina del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni similari o equiparabili, i beni sono iscritti in bilancio al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali determinati ai sensi del paragrafo 52 dell’OIC 19 Debiti” (paragrafo 22).
  • Con le modifiche al paragrafo 23 si torna sul concetto di costo di produzione, che comprende i costi diretti e i costi indiretti (ovvero i costi generali di produzione) sostenuti nel corso della produzione e necessari per portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Sono invece esclusi i costi di distribuzione ai sensi dell’art. 2426, comma 1, numero 9 del codice civile.
  • Il principio contabile 13 fornisce un riassunto a titolo esemplificativo ma non esaustivo degli oneri tipicamente identificabili come componenti del costo di produzione: con la modifica al paragrafo 24 vengono introdotti, tra gli altri, gli ammortamenti di beni materiali e immateriali che contribuiscono alla produzione.
  • Viene modificato il paragrafo 25, ancora sui costi generali di produzione, tra i quali rientrano i costi di produzione comuni necessari per portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali. Vengono poi illustrati a titolo esemplificativo ma non esaustivo dei parametri di ripartizione che possono essere usati per l’attribuzione dei costi generali comuni, come:
    • le ore dirette di mano d’opera;
    • il costo della mano d’opera diretta;
    • le ore macchina;
    • il costo primo (cioè il materiale diretto e la mano d’opera diretta);

In alcuni casi può essere appropriato utilizzare percentuali di assorbimento per reparto o gruppi di reparti.

  • Nella nuova versione del principio contabile 13 vengono eliminati i paragrafi 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 (con conseguente rinumerazione).
  • Secondo la modifica al paragrafo 28, i costi generali fissi di produzione sono attribuiti a ciascuna unità prodotta in base alla normale capacità produttiva. Si chiarisce inoltre che nella ripartizione dei costi generali fissi di produzione può essere utilizzato il livello effettivo di produzione qualora questo approssimi la normale capacità produttiva.
  • Ancora sui costi generali fissi, il loro ammontare attribuito a ciascuna unità prodotta “non deve aumentare in conseguenza di una bassa produzione o inattività degli impianti. Infatti, nel caso in cui, per varie ragioni, non si raggiunga lo sfruttamento della capacità produttiva normale di un impianto, la ripartizione dei costi generali fissi di produzione sulla base di un livello effettivo di produzione inferiore ai livelli normali per quell’impianto si concretizzerebbe nell’attribuzione alle rimanenze di magazzino di maggiori costi dovuti al mancato utilizzo della capacità produttiva normale. Tali maggiori costi non attribuibili ai prodotti in rimanenza sono rilevati come costi dell’esercizio (paragrafo 29).
  • Viene modificato il paragrafo 31, per cui i costi generali variabili di produzione sono attribuiti a ciascuna unità prodotta in base al livello effettivo di produzione (paragrafo 31).
  • Nel principio contabile 13 vengono esclusi dai costi di produzione i costi di natura eccezionale o anomali, come ad esempio i costi di trasferimento di un impianto da uno stabilimento all’altro (sempreché non siano necessari nel processo di produzione prima di un ulteriore stadio di produzione), o i costi di riparazione di natura eccezionale dovuti ad incendi o a fenomeni naturali (paragrafo 32).
  • Il principio contabile 13 esclude dalla valutazione delle rimanenze i costi generali ed amministrativi e i costi di distribuzione (paragrafo 33).
  • I costi di distribuzione sono esclusi poiché riconducibili ad una fase successiva alla produzione (paragrafo 34).
  • Il principio contabile 13 esclude i costi di ricerca e sviluppo dal costo di produzione delle rimanenze perché il più delle volte tali costi difficilmente possono concorrere a portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali nello stesso esercizio del loro sostenimento (paragrafo 35).
  • Il principio contabile 13 permette di comprendere nei costi di produzione le quote di ammortamento dei costi di sviluppo se rispondono ai requisiti tracciati nei paragrafi 23 e 24 (paragrafo 36).
  • Le modifiche al paragrafo 37 riguardano i prodotti con costi comuni non scindibili, per i quali la quota di costo da imputare a ciascun prodotto può essere determinata in proporzione al valore realizzabile desumibile dall’andamento del mercato dei diversi prodotti. A completamento di ciò, il paragrafo 38 indica che i sottoprodotti o gli scarti di lavorazione di importo irrilevante possono essere valutati direttamente al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato purché questo valore sia dedotto dal costo del prodotto principale.
  • Viene modificato il paragrafo 39 relativo agli oneri finanziari, in particolare viene specificato che “il limite della capitalizzazione degli oneri finanziari è rappresentato dal valore realizzabile del bene desumibile dall’andamento del mercato. Il passaggio dal criterio contabile della capitalizzazione degli oneri finanziari al criterio contabile dell’imputazione direttamente a conto economico di tali oneri (o viceversa) costituisce un cambiamento di principio contabile”.

 

VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

  • Secondo il principio contabile 13, richiamando l’articolo 2426 numero 9 del codice civile, le rimanenze sono valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato (paragrafo 40).
  • Nella sua nuova versione, viene semplificato il paragrafo 41, il quale stabilisce che la valutazione delle rimanenze si effettua autonomamente per ciascuna categoria di elementi che compongono la voce nel rispetto del dettato del primo comma dell’articolo 2423-bis codice civile, che al numero 5 dispone che “gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente”.
  • Nella nuova versione del principio contabile 13 vengono eliminati i paragrafi 43, 44, 45, 49. (con conseguente rinumerazione).
  • Viene modificato il paragrafo 42 in merito alla valutazione delle rimanenze, in particolare i contributi in conto esercizio acquisiti a titolo definitivo sono portati in deduzione al costo di acquisto dei beni in rimanenza.
  • Nella modifica al paragrafo 43 il metodo generale per la determinazione del costo dei beni è il costo specifico, per il quale si presuppone l’individuazione e l’attribuzione alle singole unità fisiche dei costi specificamente sostenuti per le unità medesime.
  • Al paragrafo 44 si richiama l’articolo 2426 numero 10 del codice civile, specificando il concetto di beni fungibili, ovvero beni che presentano le stesse caratteristiche e che sono fra loro scambiabili. Nel caso dei beni fungibili il legislatore ammette dunque l’utilizzo di metodi di determinazione del costo alternativi al costo specifico stante l’impossibilità tecnica o amministrativa di mantenere distinta ogni unità fisica in rimanenza.
  • Al paragrafo 45 viene modificata la definizione del metodo del costo medio ponderato, per il quale “si assume che il costo di ciascun bene in rimanenza sia pari alla media ponderata del costo degli analoghi beni presenti in magazzino all’inizio dell’esercizio e del costo degli analoghi beni acquistati o prodotti durante l’esercizio: in sostanza per il calcolo della media ponderata rilevano le rimanenza iniziali e i beni acquistati o prodotti nell’esercizio. Le vendite sono scaricate dal magazzino al costo medio ponderato preso a riferimento per il calcolo”. Restano invariate le definizioni di LIFO e FIFO, che verranno ripresi in appendice con delle esemplificazioni.
  • Il principio contabile 13, richiamando l’articolo 2423 comma 4 del codice civile, sostiene che, per ragioni di semplificazione, per determinare il costo delle rimanenze fungibili si possono utilizzare anche metodi alternativi al LIFO, FIFO e costo medio a condizione che producano valori assimilabili, con scostamenti trascurabili, a quelli prodotti dalle configurazioni di costo previste dall’articolo 2426, numero 10 del codice civile. Rientrano tra i metodi alternativi utilizzabili:
    • il metodo dei prezzi al dettaglio
    • il metodo dei costi standard

Le materie prime, sussidiarie e di consumo possono essere iscritte nell’attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa importanza all’attivo del bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione (paragrafo 46).

  • Il paragrafo 47 viene ridotto rispetto alla sua versione precedente, e stabilisce che, riguardo alla natura delle rimanenze di magazzino e alla diversificazione dell’attività della società, può ritenersi appropriata l’adozione di diversi metodi di determinazione del costo per diversi elementi presenti in magazzino.
  • Dalla nuova versione del principio contabile 13 viene eliminata la sezione dedicata al metodo FIFO.
  • Dalla nuova versione del principio contabile 13 viene eliminata la sezione dedicata al metodo LIFO.
  • Dalla nuova versione del principio contabile 13 viene eliminata la sezione dedicata al metodo del costo medio ponderato.
  • Dalla nuova versione del principio contabile 13 viene eliminata la sezione dedicata al metodo dei prezzi al dettaglio e costi standard.
  • Viene completamente riformulata la sezione del principio contabile 13 Determinazione del valore di realizzazione desunto dall’andamento del mercato:
    • “Il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato delle materie prime e sussidiarie, delle merci, dei prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione è pari alla stima del prezzo di vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, avuto riguardo alle informazioni desumibili dal mercato, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita” (paragrafo 48).
    • “In presenza di ordini di vendita confermati con prezzo prefissato si utilizza tale prezzo per la determinazione del valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato delle relative rimanenze presenti in magazzino. Per cui, le quantità in giacenza relative a ordini di vendita confermati con prezzo prefissato restano valutate al costo, nonostante un declino dei prezzi desumibili dall’andamento del mercato. Ciò muove dall’assunto che sia ragionevolmente certo che i prezzi concordati saranno rispettati, altrimenti le giacenze sono svalutate al valore di realizzazione desumibile dal mercato al pari delle altre rimanenze di quel bene presenti in magazzino” (paragrafo 49).
    • “Le materie prime e sussidiarie che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti non sono oggetto di svalutazione se ci si attende che i prodotti finiti nei quali saranno incorporate possono essere oggetto di realizzazione per un valore pari o superiori al loro costo. Tuttavia, quando una diminuzione nel prezzo delle materie prime e sussidiarie indica che il costo dei prodotti finiti eccede il valore netto di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato dei prodotti finiti, le materie prime e sussidiarie sono svalutate fino al valore netto di realizzazione. In tali circostanze, il prezzo di mercato delle materie prime e sussidiarie può rappresentare la migliore stima disponibile del loro valore netto di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato” (paragrafo 50).
    • Vengono invece eliminati tutti i paragrafi dal 51 al 67 (con conseguente rinumerazione).
  • Nella sezione Rettifiche di valore del principio contabile 13 vengono eliminati i paragrafi 69, 70, 73. Il paragrafo 53 viene modificato come segue: “Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della svalutazione per effetto dell’aumento del valore di realizzazione desumibile dal mercato, la rettifica di valore effettuata è annullata nei limiti del costo originariamente sostenuto”.
  • Nella sezione Costanza di applicazione dei metodi prescelti nella valutazione delle rimanenze di magazzino del principio contabile 13, viene eliminato il paragrafo 74, mentre al paragrafo 54 si specifica che l’uniformità di metodo nella valutazione delle rimanenze è essenziale per una corretta determinazione dei risultati di esercizio, aggiungendo che “il cambiamento di metodo per la determinazione del costo dei beni fungibili in rimanenza costituisce un cambiamento di principio contabile (cfr OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio)”.
  • Viene eliminata dalla nuova versione del principio contabile 13 tutta la sezione Casi particolari (con conseguente rinumerazione dei paragrafi).

 

NOTA INTEGRATIVA

  • Il principio contabile 13 richiama il primo punto dell’articolo 2427 del codice civile, per il quale in nota integrativa vanno indicati “i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato”. La società descrive i criteri applicati alla valutazione delle rimanenze indicando, tra l’altro, i criteri adottati per la svalutazione al valore di realizzazione desumibile dal mercato (paragrafo 55).
  • Il principio contabile 13 richiama il quarto punto dell’articolo 2427 del codice civile, per il quale in nota integrativa vanno descritte “le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo”. A tal proposito, la nota integrativa deve dare evidenza anche del ripristino del costo originario qualora vangano meno le ragioni che avevano reso necessario l’abbattimento al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, con conseguente effetto sul conto economico (paragrafo 56).
  • Il principio contabile 13 richiama il nono punto dell’articolo 2427 del codice civile, per il quale in nota integrativa deve risultare “l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati” (paragrafo 58).
  • Viene modificato il paragrafo 60, che nella sua nuova versione rimanda all’articolo 2427 del codice civile, per cui nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata vanno fornite le seguenti indicazioni:
    • “i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato” (art. 2427, comma 1, n. 1);
    • “l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce” (art. 2427, comma 1, n.8);
    • “l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate” (art. 2427, comma 1, n. 9);
  • Il paragrafo 61 fa riferimento all’articolo 2435-bis del codice civile, per cui nella nota integrativa delle società che redigono il bilancio in forma aggregata si indica:
    • In caso di svalutazione delle rimanenze, le informazioni richieste al paragrafo 55.
    • In caso di esistenza di gravami sulle rimanenze, le informazioni richieste al paragrafo 58.
  • I paragrafi 62 e 63 fanno riferimento alle micro-imprese (art. 2435-ter) che sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni previste dall’articolo 2427 comma 1, numeri 9 e 16 del codice civile. Le micro-imprese che invece redigono la nota integrativa applicano i paragrafi 60 e 61.

 

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

  • Al paragrafo 64 si dispone che la presente edizione del principio contabile 13 vada applicata ai bilanci con esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2016.
  • Se una società applica retroattivamente il criterio del costo ammortizzato, le disposizioni del paragrafo 22 vanno applicate retroattivamente. In caso contrario, le disposizioni del paragrafo 22 vanno applicate prospetticamente come previsto al paragrafo 67 (paragrafo 65).
  • Le disposizioni espresse nei paragrafi 48 e 50 riguardanti la determinazione del presumibile valore di realizzazione delle rimanenze di materie prime e sussidiarie che si desume dall’andamento del mercato, vanno applicate a tutte le rimanenze di materie prime e sussidiarie esistenti nel primo bilancio in cui trovano applicazione le nuove disposizioni (paragrafo 66).
  • Gli eventuali altri effetti che derivano dall’applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione del principio contabile 13 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente come previsto dal principio contabile 29 per tale modalità di rilevazione. Le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio, possono dunque continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio (paragrafo 67).

 

APPENDICI

  • Viene modificata l’appendice A che diventa: “Raffronto tra i metodi di determinazione del costo dei beni fungibili in rimanenza previsti dall’articolo 2426 comma 1, n. 10, ed esemplificazioni applicative”.
  • Nell’appendice A vengono riportate alcune esemplificazioni di determinazione del costo delle rimanenze di beni fungibili riguardanti:
    1. Il metodo FIFO continuo e il metodo della media ponderata per movimento;
    2. Il metodo della media ponderata per periodo;
    3. Il metodo LIFO a scatti.
  • Viene modificata l’appendice B che diventa: “Esempi di metodi di derminazione del costo dei beni fungibili in rimanenza alternativi al LIFO, FIFO e costo medio ponderato”.
  • Nell’appendice B vengono illustrati due metodi di determinazione del costo dei beni fungibili in rimanenza utilizzabili al posto di LIFO, FIFO e costo medio ponderato, e sono:
    • Il metodo dei prezzi al dettaglio;
    • Il metodo dei costi standard.
  • Vengono eliminate le appendici C, D, E.

 

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

  • Le modifiche al principio contabile 13 sono state apportate per tenere conto:
    • delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal DL 139/2015 in attuazione della Direttiva europea 2013/34;
    • del coordinamento con gli altri principi contabili;
    • dell’eliminazione delle ridondanze che rischiano di creare confusione sulla regola da applicare.
  • In materia di rilevazione iniziale delle rimanenze di magazzino il DL 139/2015 ha sostituito il principio della funzione economica con il principio della sostanza economica.
  • Il principio contabile 13, nella sua nuova versione, esplicita meglio che i beni rientranti nelle rimanenze sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, precisando anche che il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà. Inoltre, se non vi è coincidenza “tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici” e comunque “nell’effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali”.
  • In materia di valutazione e rilevazioni successive la nuova versione del principio contabile 13 non innova sotto il profilo sostanziale le precedenti regole contabili. In particolare viene precisato che “il modello di valutazione delle materie prime e sussidiarie non si discosta dalla regola generale della valutazione al presumibile valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato, fermo restando che per esse è possibile fare riferimento al valore di mercato delle materie come sostitutivo del presumibile valore di realizzo derivante dal mercato”.
  • In materia di informativa si recepisce nel principio contabile 13 il DL 139/2015 dando maggiore risalto ad una regolazione per classi dimensionali, prevedendo parti ad hoc per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis) e per le micro-imprese (ex art. 2435-ter).
  • In conclusione, il principio contabile 13 riprende le norme del codice civile in merito al trattamento contabile e l’informativa nella nota integrativa per le rimanenze di magazzino su cui è intervenuto il DL 139/2015:
    • “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione” (articolo 2423, comma 4).
    • “Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile” (articolo 2426, numero 1).
    • Viene eliminato l’articolo 2426, numero 12.
    • “La nota integrativa deve indicare l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati” (articolo 2427, comma 1, n. 9).
    • Viene eliminato l’articolo 2435-bis, comma 2.
    • Viene eliminato l’articolo 2435-bis, comma 5.
    • “Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII; (…); nelle voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo” (articolo 2435-bis, comma 2).
    • “Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci A2 e A3…” (articolo 2435-bis, comma 3).
    • “Fermo restando le indicazioni …. la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), 2)…8), 9)…” (articolo 2435-bis, comma 4).
    • “Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis. Le micro imprese sono esonerate dalla redazione: … 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16); …” (articolo 2435-ter, comma 2).

Principio contabile 13

Autore dell'articolo
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Ernesto Zamberlan

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova dal 1994 - Revisore legale dei Conti.

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