La Lettera d’incarico vale anche per il Sindaco-Revisore

di Ernesto Zamberlan - - Commenta

Nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) numero 210 riguardante “Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione” è prevista la stesura di una lettera d’incarico in cui si definiscono natura, portata e tempi di svolgimento dell’incarico affidato al revisore, con lo scopo di prestabilire quali sono le reciproche responsabilità dello stesso revisore e della Direzione della società cui compete la governance.

Revisore e Direzione dovranno quindi concordare l’obiettivo e la portata della revisione, focalizzandosi sul bilancio che ne sarà interessato e sulle regole che vanno applicate per la sua corretta redazione. Vanno inoltre specificati la forma e il contenuto previsti per le relazioni che il revisore dovrà produrre in merito ai diversi risultati del lavoro compiuto. Nella lettera d’incarico la Direzione affida al revisore la responsabilità di effettuare i controlli interni ritenuti necessari, in più gli viene data la possibilità di avere accesso a informazioni, documentazioni e registrazioni relativamente al bilancio in questione, oltre che di contattare persone facenti parte della società qualora ritenesse opportuno acquisire altri elementi probativi. Sempre nella lettera d’incarico vanno stabiliti i criteri di determinazione dei corrispettivi del revisore con gli eventuali adeguamenti nel corso dell’incarico e le modalità di fatturazione. Tra gli altri aspetti che possono essere inclusi nella proposta di revisione rientrano gli accordi sulla pianificazione e sullo svolgimento del lavoro, l’aspettativa che la Direzione fornirà attestazioni scritte, o la conferma da parte della Direzione che metterà a disposizione del revisore la bozza del bilancio nei tempi che gli consentano di adempiere al suo incarico secondo le scadenze prestabilite.

Gli stessi obblighi nella definizione dei termini dell’incarico sono applicabili anche ai sindaci-revisori: in queste circostanze appare utile che i candidati sindaci si organizzino prima della convocazione dell’assemblea di nomina, concordando con il legale rappresentante della società una proposta di incarico scritta che verrà poi sottoposta all’assemblea. Quando quest’ultima ha deliberato, la lettera d’incarico torna al professionista sottoscritta dal responsabile legale per l’accettazione. Si raccomanda ai sindaci-revisori di redigere una proposta unitaria per le due funzioni, seguendo l’apposito allegato compreso nelle Linee guida del CNDCEC per il sindaco-revisore (modello lettera d’incarico). Se non è possibile definire i termini dell’incarico prima della delibera assembleare, le Norme di comportamento del collegio sindacale (settembre 2015) suggeriscono ai sindaci eletti di riservarsi di accettare l’incarico solo dopo aver effettuato le dovute valutazioni, così da poter comunicare le proprie scelte prima dei termini di pubblicazione della nomina.

Fonte: Eutekne.info

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Ernesto Zamberlan

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova dal 1994 - Revisore legale dei Conti.

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