Esame idoneità revisori: dal 2017 i commercialisti studiano ancora

di Ernesto Zamberlan - - 8 Commenti

Importanti innovazioni e cambiamenti sono stati introdotti ,con il DM 19 gennaio 2016 n.63,  in materia di esame di idoneità dei revisori e di idoneità professionale per l’abilitazione all’ esercizio della revisione legale.  Esiste già una disciplina per questo esame contenuta nel DLgs 39/2010 che però è incompleta nelle tematiche riguardanti la formazione e il controllo della qualità dei futuri revisori legali.

Va ricordato che l’ esame per l abilitazione alla professione di revisore legale è formato da tre prove scritte e una prova orale cosi strutturate:

Prima prova scritta:

·      Contabilità generale

·      Contabilità analitica e di gestione

·      Disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati

·      Controllo della contabilità e dei bilanci
Seconda prova scritta:

·      Diritto civile e commerciale

·      Diritto fallimentare

·      Diritto tributario

·      Diritto del lavoro e della previdenza sociale

·      Sistemi di informazione e informatica

·      Economia politica e aziendale

·      Principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica

Terza prova ( a contenuto pratico ):

·      Esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta

Prova orale:

·      In materie oggetto delle prove scritte e questioni teoriche-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio, legislazione e deontologia professionale

Delle innovazioni portate dal DM 63/2016 sicuramente la più importante è stata l’equipollenza dell’esame di idoneità professionale per l ‘abilitazione all’esercizio della revisione legale con gli esami di Stato per l’ idoneità  all’ esercizio di professioni regolamentate. I soggetti che hanno già superato l esame di Stato , secondo gli artt. 46 e 47 del DLgs 139/2005, e coloro che intendono abilitarsi alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile sono esonerati dalla prima e seconda prova scritta e dall’accertamento delle conoscenze sulle corrispondenti materie delle prime due prove nel momento dell’ esame orale.

Per questi soggetti c’è l’obbligo di sostenere la terza prova scritta e la prova orale sulle corrispondenti materie .  Ci troviamo di fronte ad un esonero parziale ma non totale e quindi non è stata riconosciuta la totale equipollenza fra i due tipi di esame.

Una semplificazione pratica è che queste prove integrative potranno  essere svolte durante la sessione dell’esame di Stato per diventare Dottore Commercialista  . Questo procedimento permette al futuro Revisore di compiere un esame unico per ottenere la doppia abilitazione senza dover sostenere due prove differenti.

Rimane comunque l obbligo, per gli aspiranti Revisori, di completare il tirocinio di durata triennale presso un Revisore contabile o una Società di revisione.  Rimane fermo anche il paletto riguardante il possesso, che dovranno avere sempre i futuri revisori,  dei requisiti necessari per l esercizio della professione ( onorabilità, almeno una laurea triennale in indirizzo economico o giuridico e infine aver effettuato il tirocinio). Il Registro dei Revisori Contabili sarà sempre tenuto dal ministero dell’Economia che ha un ruolo chiave sia sul fronte della formazione che su quello dei controlli di qualità.

Queste nuove disposizioni non verranno applicate per le due sessioni di esami abilitativi  previste per il 2016 ( una a Giugno e l altra a Novembre ) ma entreranno in vigore dal 2017.

 


Autore dell'articolo
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Ernesto Zamberlan

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova dal 1994 - Revisore legale dei Conti.

Commenti 8

  1. In risposta ad Alessandro
    Visto che sei abilitato commercialista, e hai anche completato il tirocinio, dovrai sostenere (se la sede d’esame ha sottoscritto la convenzione con l’ordine dei revisori) due esami: uno scritto e uno orale entrambi specifici per l’abilitazione a revisore. Informati anche presso la sede dove hai sostenuto l’esame di abilitazione per commercialista.

  2. buongiorno, io sono dottore commercialista abilitato e iscritto all’ordine di milano dal 2015. Non ho però mai fatto la pratica da revisore. Ora se faccio la pratica da revisore posso automaticamente diventarlo o devo sostenere l’esame da revisore?

  3. Help me!!! Ho terminato i 3 anni di tirocino da revisore legale , al fine di procedere al giusto iter burocratico per l’ammissione all’esame di stato , devo riferirmi a quanto disposto sull’ ordinaza ministeriale 08/03/17 n 136?

  4. Egr. Dottore,

    le scrivo per avere alcuni chiarimenti.

    Per sostenere esame idoneità dei revisori bisogna necessariamente sostenere l’esame di Stato per diventare Dottore Commercialista / Esperto Contabile?

    Io ho effettuato il tirocinio triennale previsto per l’abilitazione alla professione di revisore ma non ho effettuato il tirocinio per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista / Esperto Contabile.

    Le chiedo, quindi, è possibile sostenere solo esame da revisore?

    La ringrazio anticiptamente

    Nicola Ciafardo

  5. @Roberto 7/10/’16

    “dà”.

    Forse l’esame di Stato al termine del tirocinio è benvenuto anche per evitare riconoscimento automatico a titoli scolastici di dubbia qualità. Non riferendomi al solo livello di istruzione universitaria…

    1. mm Post
      Author
  6. Uno si laurea in economia e commercio, da almeno 25 esami e poi scopre che per fare il revisore deve ridare tutti gli esami…

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