Nuovi reati presupposto “ambientali” sotto la lente dell’OdV 231

di Giorgio Gentili - - Commenta

I membri dell’organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01, in alcuni casi membri del collegio sindacale, devono verificare l’aggiornamento del modello organizzativo della società oggetto della propria verifica. Una verifica dell’aggiornamento deve essere effettuata in merito all’introduzione delle novità in materia di reati ambientali. Infatti, dal 29 giugno 2015 sono stati introdotti nuovi reati presupposto aventi come oggetto delitti contro l’ambiente, dall’inquinamento al disastro ambientale.
La Legge n.68/2015 ha introdotto dei reati ambientali che hanno modificato e integrato l’articolo 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01.
Si elencano di seguito i principali reati ambientali che devono essere oggetto di valutazione nell’ambito dell’attività di risk assessment da svolgere durante la redazione o la modifica del modello organizzativo:
Inquinamento ambientale: E’ punito chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
– delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
– di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Disastro ambientale: chiunque abusivamente cagiona:
– l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
– l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
– l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Delitti colposi contro l’ambiente: Se taluno dei fatti di cui sopra è commesso per colpa, le pene previste sono diminuite da un terzo a due terzi.
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività: Chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
Impedimento del controllo: Chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La nuova legge ha previsto aggravanti se i delitti di natura ambientale sono commessi in forma associativa ovvero quando un reato commesso ha proprio la finalità di commettere un vero e proprio reato ambientale.

Autore dell'articolo
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Giorgio Gentili

Responsabile editoriale e coordinatore del sito Larevisionelegale.it, Dottore commercialista in Macerata, Revisore legale e di cooperative, relatore in corsi e convegni di aggiornamento professionale, autore di numerose monografie. È presidente della commissione “Diritto penale d'impresa: area specialistica D.Lgs. n. 231/2001" dell’UNGDCEC e consulente di società di revisione.

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