Il nuovo ruolo del revisore contabile nell’ente locale

di Patrizio Battisti - - Commenta

Non più solo controllore dei conti ma presidio di legalità all’interno dell’ente locale e responsabile del coordinamento della finanza pubblica con il compito fondamentale di contribuire al raggiungimento degli obiettivi che ci vengono richiesti dalla Unione Europea. Questa è la nuova figura che è emersa nel corso dei lavori del convegno nazionale organizzato dall’ANCREL il 20 ottobre 2012 a Napoli.

Con l’approvazione di nuovi atti normativi concernenti gli enti locali, quasi sempre, sono stati inseriti ulteriori adempimenti per il revisore. Il decreto sulla spendig review è uno degli ultimi provvedimenti emanati dal governo e al revisore viene affidato un nuovo incarico. Il decreto infatti dispone che gli enti locali devono iscrivere in bilancio un fondo svalutazione crediti nella misura del 25 % dei residui attivi risultanti al titolo I (Entrate tributarie) e III (entrate extratributarie) aventi anzianità superiore a 5 anni. Si possono però escludere dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l’elevato tasso di riscuotibilità, ma soltanto previo parere motivato dell’organo di revisione degli enti locali.

Dopo un susseguirsi di attribuzioni di nuovi adempienti una tantum, con il decreto legge 174 del 10 ottobre 2012, viene modificata sostanzialmente la figura dell’organo di revisione di Comuni e Province ampliandone le funzioni e attribuendo nuove responsabilità e nuovi adempimenti.

Dall’approfondimento di questi due elementi viene fuori una figura del tutto nuova del revisore dell’ente locale: non più solo controllore dei conti e collaboratore del consiglio ma organo di unione con la Corte dei Conti e la Ragioneria dello Stato, con l’obiettivo di garantire all’interno dell’ente gli obiettivi di finanza pubblica. Ma andiamo con ordine.

Con la modifica dell’art. 239, del D.Lgs. 267/2000 apportata dall’art. 3 lett.f) le funzioni principali del revisore vengono ampliate. Il decreto di riordino degli enti locali riscrive completamente la lettera b) del comma 1, dell’art. 239 ed estende l’ambito di espressione dei pareri. A dire il vero in alcuni casi si tratta soltanto di una previsione normativa che ne rafforza la valenza legale poiché, nella prassi, il revisore già era chiamato a esprimersi su alcuni dei nuovi adempimenti. Al tempo stesso riduce il contenzioso con gli enti come ad esempio nel caso del parere sulla proposta degli equilibri di bilancio. Infatti, per esempio, in alcuni Comuni si sosteneva che laddove non ci fosse stata la necessità di prevedere variazioni di bilancio al fine di ristabilire gli equilibri finanziari non era necessario chiedere il parere all’organo di revisione. Oggi invece abbiamo la certezza normativa che il parere deve essere rilasciato.

Per quanto concerne le modalità con le quali il revisore deve rilasciare i pareri, la norma lascia al potere regolamentare degli enti la scelta di scegliere i tempi ed i modi, mentre le materie sono obbligatoriamente fissate dalla legge. L’organo di revisione deve esprimersi con un parere sulle seguenti materie:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all’indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

In tema di responsabilità il decreto introduce all’articolo 248 del D.Lgs 267/2000 il comma 5 bis) attribuendo specifiche sanzioni all’organo di revisione. Come per gli amministratori (art. 248 comma 5) anche per i revisori sono previste sanzioni sia di carattere amministrativo che pecuniario. Il revisore può essere chiamato in causa dalla Corte dei Conti qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, vengano accertati gravi responsabilità nello svolgimento dell’attività, oppure viene accertata una ritardata o mancata comunicazione delle informazioni.

Gli aspetti trattati in questo post sono oggetto di ulteriore approfondimento nella Circolare del Revisore di questo blog.

Autore dell'articolo
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Patrizio Battisti

Ragioniere Commercialista e Revisore legale, svolge l’attività di revisore nella pubblica amministrazione. Coordinatore della Commissione Enti Locali e no profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli. Consigliere nazionale ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali).

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