La verifica della mutualità prevalente

di Andrea Sergiacomo - - Commenta

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2512 c.c. “Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle società che nello svolgimento della propria attività:

1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi;

2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni e servizi da parte dei soci.

L’art. 2513 rubricato i “Criteri per la definizione della prevalenza” individua specifici criteri quantitativo – contabili che presiedono alla corretta determinazione della “prevalenza”. I Sindaci, pertanto, nello svolgimento del proprio mandato sono chiamati a verificare quantitativamente il rispetto dei parametri riportati dal citato articolo onde valutare la presenza della “mutualità prevalente”. L’art. 2514 “Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente” individua le condizioni statutarie obbligatorie per le cooperative a “mutualità prevalente” al fine di usufruire concretamente delle agevolazioni tributarie. In particolare, negli statuti devono essere previste le seguenti condizioni (requisiti mutualistici):

1) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

2) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

4) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La vigilanza del Collegio Sindacale, pertanto, può essere riassunta come segue:

a) verifica, ai sensi dell’art. 2512 c.c., che la cooperativa sia iscritta in un apposito albo (le disposizioni attuative relative all’istituzione ed alla gestione di tale Albo sono state emanate con DM 23.6.2004 pubblicato su GU 162 del 13.7.04) e che sia stato effettuato il deposito annuale dei bilanci di esercizio;

b) verifica della presenza, nello statuto della cooperativa, delle condizioni indicate nell’art. 2514 c.c.;

c) verifica quantitativa dei parametri che determinano “contabilmente” la mutualità prevalente delle cooperative ai sensi dell’art. 2513 c.c.. Soddisfatte le condizioni richiamate, il Collegio Sindacale verificherà sia l’avvenuta iscrizione per il tramite della Camera di Commercio all’Albo telematico presso la Direzione Generale degli Enti Cooperativi del Ministero delle Attività produttive, sia vigilerà sulla corretta applicazione delle agevolazioni tributarie specifiche per le cooperative e dettate dal DPR n. 601/73. E’ opportuno osservare che, nel caso in cui il notaio chiamato in causa, non ritenesse tale iscrizione di sua competenza, ben potranno provvedere i dottori commercialisti che assistono le cooperative su richiesta degli amministratori, eventualmente sollecitati al riguardo dal collegio dei sindaci che dovesse rilevare la mancata tempestiva iscrizione.

Autore dell'articolo
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Andrea Sergiacomo

Andrea Sergiacomo, Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti. Abilitato alla professione di Mediatore civile . Componente della Commissione Cooperative Odcec di Roma . Componente della Commissione diritto societario Odcec di Tivoli. Autore di diverse pubblicazioni per riviste specializzate ed esperto in operazioni di riorganizzazione aziendale. Relatore in convegni in materia di contabilità e bilancio di esercizio, con particolare riguardo alle operazioni straordinarie. E’ stato docente di economia aziendale presso istituti tecnici. Ha frequentato corsi di specializzazione in diritto fallimentare ed il corso avanzato sui principi contabili internazionali presso l’Università di Tor Vergata. Svolge attività professionale nel proprio studio di Roma dove fornisce consulenza in diritto societario, diritto fallimentare e pianificazione fiscale con particolare attenzione alla crisi di impresa.

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