Registro Revisori enti locali. Una Circolare del Ministero chiarisce i primi dubbi.

di Patrizio Battisti - - 6 Commenti

Il percorso di accreditamento dei Revisori Contabili che possono svolgere l’attività nei confronti degli enti locali è ancora in fase di start up, e la Circolare FL n. 7/2012, pubblicata il 5 aprile 2012, sul sito del Ministero dell’Interno, lo evidenzia a chiare lettere fin dalle prime righe.

Infatti evidenzia che si “forniscono le prime necessarie indicazioni, facendo comunque riserva di comunicare più precise e puntuali informazioni in ordine a ciascuna delle diverse fasi attuative delle nuove procedure introdotte”.

Alcuni dubbi comunque sono stati chiariti:

– è confermata la necessità della dimostrazione di aver avanzato la richiesta di svolgere la funzione quale organo di revisione di un qualsiasi ente locale soltanto per coloro che non hanno mai avuto alcuna esperienza in precedenza, mentre tale requisito deve ritenersi assorbito  dall’aver svolto uno o due incarichi di revisore negli enti locali;

– si conferma che, fino alla data di effettivo avvio del nuovo procedimento, laddove vengono a scadenza gli organi di revisione, gli enti locali devono continuare a nominare i nuovi revisori con le norme tuttora previste dall’art. 234 del D.Lgs. 267/2000, ma soltanto dopo aver esaurito il periodo di prorogatio previsto dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;

– si chiarisce che le modalità d’estrazione saranno effettuate con la massima trasparenza rendendo pubbliche le caratteristiche tecniche e la descrizione dell’algoritmo con il quale di procederà all’estrazione.

La Circolare è accompagnata da un allegato che titola, le “linee guida per l’iscrizione dei revisori dei conti degli enti locali”. Nella prima parte sono individuate le modalità di presentazione delle domande, il contenuto e la pubblicità degli elenchi, ed i requisiti richiesti sia nella fase di prima applicazione che in quella a regime. Non ci sono novità rispetto agli articoli pubblicati il 19 ed il 27 marzo ai quali si rimanda.

Per quanto concerne i crediti formativi del 2012, le linee guida dettano alcuni aspetti operativi particolarmente importanti per gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che saranno, insieme al Registro dei Revisori contabili, i promotori ed i certificatori della formazione del Revisore con l’obbligo però di condividere preventivamente con il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno i programmi ed i test di verifica dei corsi.

Rimane però sempre l’attesa di conoscere la “data di partenza” per la prestazione delle domande, che ricorda la Circolare sarà resa nota con le modalità indicate dal Decreto Ministeriale 15.2.2012 ossia : con avviso in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero dell’interno- Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Autore dell'articolo
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Patrizio Battisti

Ragioniere Commercialista e Revisore legale, svolge l’attività di revisore nella pubblica amministrazione. Coordinatore della Commissione Enti Locali e no profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli. Consigliere nazionale ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali).

Commenti 6

  1. sono statro revisore per 5 anni della USL multizonale di Casertra. Detto incarico , oltre agli altri requisiti prescritti ivi compreso lo svolgimento di incarico di revisore presso un comune per la durata di anni 3 , iè utile ai fini dell’ inserimento negli elencchi dei revisori degli enti locali di terza fascia ?

    Grazie

    1. mm Post
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      L’inserimento alla terza fascia che comprende i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 è riservato ai revisori che possiedono i seguenti requisiti:
      a) essere iscritti dal almeno 10 anni al registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
      b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;
      c) aver conseguito i prescritti crediti formativi (10 per il 2012).
      Purtroppo si ritiene che l’incarico svolto presso la USL non essendo quest’ultimo un ente riconducibile al D.Lgs 267/2000 non può essere fatto valere per il requisito di cui al punto b) e quindi non utile alla possibilità d’iscrizione alla terza fascia.

  2. Ho partecipato ad un corso del Centro Studi Enti Locali presso l’Odcec di Genova svoltosi dal 7-12-2011 al 15-2-12 per la durata di 21 ore. Da 15 anni svolgo attività di revisione negli Enti locali: possibile che non possa iscrivermi nel nuvo Albo soltanto perchè la formazione ha avuto lugo nel 2012 anzichè nel tiennio precedente? E’ una cosa assurda, non si riesce ad ottenere che chi ha fatto formazione prima della data di presentazione della domanda sia da considerarsi in regola?
    Grazie e i migliori saluti.
    Giacomo Scarsi

    1. mm Post
      Author

      L’art. 4 del Decreto n. 1/2012 prevede che uno dei requisiti necessari per l’inserimento nell’elenco IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE sia l’aver conseguito almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009/2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali. Tale condizione è necessaria e ostatitiva, al momento, all’iscrizione. Facciamo notare che il registro dei revisori in sede di prima applicazione serve a soddisfare la richiesta degli enti che vedono il proprio organo di revisione in scadenza tra la data di entrata effettiva del registro e il 28 febbraio 2013. Al termine del corrente anno occorre effettuare una nuova iscrizione. Il Ministero provvederà ad aggiornare il registro per soddisfare la richiesta per gli enti che vanno in scadenza dopo la data del 28.2.2013 e in quel caso la condizione della formazione è soddisfatta se sono stati certificati almeno 10 crediti formativi nel periodo gennaio / novembre 2012.
      Ci risulta che alcune associazioni di categoria e sindacali hanno avanzato una richiesta di annullamento al TAR dei decreti relativi alla formazione del registro, adducendo, tra le motivazioni di annullamento, anche la problematica da Lei sollevata. In merito alla tipologia dei crediti formativi le consiglio di leggere le Informative N. 85/2011 del 22.12.2011 e n. 28/2012 del 30.3.2012 del CNDCEC dove sono elencate le materie idonee al conseguimento dei 15 CFP in contabilità pubblica e gestione finanziaria degli enti territoriali.

  3. Cara Nicoletta,
    non solo è incredibile quanto da Te evidenziato , ma è ulteriomente incredibile che non venga considerata “utile” ai fini dei crediti la carica di CONSIGLLIERE COMUNALE o ASSESSORE o SINDACO, che sono proprio coloro predispongono ed approvano il bilancio che i revisori verificano .

  4. è veramente incredibile che non si sia tenuto conto in alcun modo che i revisori contabili, per mancanza del regolamento, non avevano specifici corsi di formazione e pertanto non possono avanzare rchiesta di iscrizione all’elenco non avendo alcun credito. Viene taglia fuori la categoria ad hoc.

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