Ruolo e responsabilità del revisore legale

di Ferdinando Franguelli - - Commenta

Si apprende dai mezzi di comunicazione che i revisori di un importante ente hanno affermato che i rendiconti da loro controllati negli esercizi passati sono caratterizzati da artifici contabili, che le spese sono camuffate e che dalla sola lettura dei rendiconti non era possibile accertare tali artifici.

Aldilà della sintetica affermazione riportata sui giornali il cui significato  andrebbe approfondito, si ritiene discutibile sostenere che dalla sola lettura dei rendiconti non è stato possibile accertare gli eventuali artifici contabili. In particolare, chi non conosce bene quale sia la funzione del collegio sindacale e, nel caso specifico, della revisione legale, potrebbe dedurre che normalmente i revisori esprimano un giudizio circa l’attendibilità dei bilanci dopo essersi limitati a leggere i soli rendiconti predisposti dagli enti controllati.

Inoltre, nel caso in cui il collegio sindacale ha anche l’incarico della revisione legale è difficile sostenere che i rendiconti debbano essere semplicemente letti, ma come  riaffermato dalla recente sentenza 1° ottobre 2011 n. 11586 del Tribunale di Milano, i sindaci hanno l’obbligo di vigilanza e tale obbligo non è limitato allo svolgimento di compiti di mero controllo formale, ma si estende anche al contenuto della gestione, atteso che al collegio sindacale spetta il potere – che è anche un dovere, da esercitare in relazione alle specifiche situazioni – di chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati fatti. I revisori inoltre hanno sicuramente l’obbligo di svolgere la revisione legale in conformità ai principi di revisione ed alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Va inoltre rilevato che, come contenuto nelle LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, i revisori debbono effettuare le verifiche “segnalando all’organo amministrativo gli errori o le irregolarità riscontrati affinché adotti opportune misure per la loro correzione, nonché per il superamento dei punti di debolezza eventualmente riscontrati nel sistema di controllo interno”.

Sono le verifiche che permettono di rilevare gli eventuali “artifici contabili”. Tali “artifici”, salvo casi macroscopici di travisamento delle rilevazioni contabili relative agli accadimenti amministrativi, non sono rilevabili dalla sola lettura dei rendiconti. Se la revisione legale non viene svolta secondo tali principi l’art. 15 del  D.lgs. n. 39/2010 prevede che revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri.

E’ evidente quindi che un’analisi dei bilanci limitata alla mera lettura dei documenti presentati dagli amministratori espone i revisori ad una azione di responsabilità ove emergesse che tale colpevole negligenza avesse reso possibile o quantomeno favorito la commissione di irregolarità produttrici di un danno.

Va precisato che nel caso la revisione venga svolta da più revisori, come avviene quando la revisione legale viene affidata al collegio sindacale, l’art 15 prevede una responsabilità solidale tra loro nei confronti della società che ha conferito l’incarico.

Nel caso di revisione legale venga svolta da una società di revisione, vi è una responsabilità in solido di tale società per i danni cagionati all’ente che ha conferito l’incarico di revisione ove si dimostri il nesso di causalità tra il danno e il colpevole comportamento professionale. In particolare, è necessario verificare se il danno non si sarebbe prodotto se la società di revisione avesse correttamente operato secondo i principi che regolano l’attività di revisione legale. Anche gli amministratori della società di revisione sono quindi responsabili se hanno contribuito all’inadempimento.

Va rilevato però che sia nel caso di revisori persone fisiche che nel caso di società di revisione la responsabilità dei soggetti chiamati a rispondere in solido va attribuita  entro i limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

La legge ha seguito il principio ribadito dalla Giurisprudenza della Suprema Corte che in merito alle responsabilità di più soggetti a stabilito che Cassazione Civile, Sezione II, 17 febbraio 2010, n. 3784  “In tema di danni cagionati da fatti illeciti, la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2055 c.c. è applicabile ogni qualvolta un evento dannoso, unico rispetto al danneggiato, sia causalmente derivato dalle condotte, pur autonome e distinte, coeve o successive, di più soggetti e anche se uno o alcuni rispondano a titolo contrattuale e altri a titolo di responsabilità aquiliana. Ciò da luogo ad un’ipotesi di solidarietà passiva, con gli effetti di cui alla citata norma.

Peraltro la responsabilità solidale, contrattuale o extracontrattuale (art. 1292 c.c. e art. 2055 c.c., comma 1), sussiste anche se l’evento dannoso è causalmente derivato da più soggetti, ciascuno dei quali abbia concorso a determinarlo con efficacia di concausa, restando irrilevante, nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, la diseguale efficienza causale delle singole condotte, poiché il danneggiato può pretendere l’intera prestazione anche da uno solo degli obbligati.

La diversa gravità delle rispettive colpe e l’eventuale diseguale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell’obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili.”

Da ciò discende la necessità di predisporre un chiaro piano di attribuzione dei compiti che i vari partecipanti alla revisione debbono seguire lasciando evidente traccia nelle carte di lavoro delle verifiche eseguite  e dei fatti per i quali sono emersi rilievi. Ciò potrà evidenziare le effettive responsabilità altrimenti non facilmente individuabili.

E’ inoltre sempre più evidente che sarebbe opportuno tenere distinte la funzione del sindaco da quella del revisore. Diversa è infatti la formazione necessaria così come profondamente diversa è la funzione professionale:

–    quella del sindaco deve sicuramente essere ricca di conoscenze giuridiche in campo societario e in grado di capire la validità delle scelte operate dagli amministratori e al rischio a cui tali scelte possono sottoporre il patrimonio sociale a tutela dei soci e dei creditori sociali;

–    quella del revisore legale richiede una profonda conoscenza dei principi contabili e delle tecniche di revisione basate sui principi di revisione.

Bisogna riconoscere che non sempre lo stesso professionista sia in possesso di entrambe le necessarie cognizioni professionali.

Autore dell'articolo

Ferdinando Franguelli

Dottore Commercialista e revisore legale dei conti in Ancona. Si occupa prevalentemente di revisione legale, procedure concorsuali, contenzioso tributario. E’ presidente del collegio sindacale di primari gruppi agro-industriali e, su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, è Commissario liquidatore di alcune cooperative di grandi dimensioni. E’ autore di pubblicazioni in materia di diritto societario.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

nove + nove =